“Lo Statuto del 1550”

statuto Riofreddo
Riofreddo:”frontespizio dello Statuto del 1550″
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Gli statuti di Riofreddo furono compilati dal giureconsulto Antonio Salvati nel 1550, “dottore dell’una e dell’altra ragione”, anno in cui era magistrato delli “providi” Antonio Matteo Mattei e Massari Giovanni Antonio Valentini ed Antonio Croce di Raynalli. Il “corpus” venne poi trascritto dal reverendo Don Granato, notaro apostolico, sotto la data del 25 febbraio di quello stesso anno. Alla stesura degli Statuti furono presenti e ne confermarono la validita’ da una parte, Pietro Antonio Raynalli, Giovanni Antonio d’Antonio e Rainallo di Cafaro a cio’ eletti da un pubblico e generale consiglio e , dall’altra parte, Muzio Colonna e Giovanni Antonio figlio di Bernardino Caffarelli. Il codice peraltro resto’ privo di valore giuridico in quanto mai sopraggiunse l’approvazione da parte del Pontefice, senza la quale nessuna Universita’ ovvero nessun Barone poteva stabilire delle leggi. Nel 1581 poi , lo Statuto originale venne “transumptatus et scriptum” (trascritto) dal Notaio di Riofreddo Giovanni Mattei. Nel 1628 furono aggiornate le pene pecuniarie, e nel 1635 fu di nuovo copiato ” de verbo a verbo”, a causa del deterioramento con lacerazioni varie, causato dal tempo (“cupiata et exemplata” “propter suam lacerationem et in malam condettionem repertum” ) dal Notaio di Scarpa Francesco Alessandri, e nuovamente “transumpata et collazionata” nel 1735 dal notaro Jacobo Panatta.

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Solo nel 1779 ne furono fatte dal Notaio Romano Giovanni Paolo Calfasci piu’ copie. Di queste fino ai primi decenni di codesto secolo , stando ad alcuni appunti del Presutti, se ne trovavano tre nelle mani di alcune famiglie riofreddane di più antica discendenza ed importanza nella vita sociale. Una delle tre copie venne venduta per necessità economiche ad un amatore subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.Il testo che oggi conosciamo, e che è stato pubblicato integralmente, è frutto di una minuziosa ricostruzione, partendo da una serie completa di lastre fotografiche di proprietà di un cittadino di Riofreddo. Lo Statuto rimane in vigore fino al XIX secolo, subendo solo due modifiche: la prima, nel 1593, consistente nell’abrogazione di un capitolo relativo al diritto successorio dei signori in cambio dell’osteria della Comunità, la seconda, a seguito della visita pastorale di Monsignor Marabottini del 31 ottobre 1705, che – tra le altre cose – decreta la fine del consiglio generale, riducendolo ad un massimo di trenta persone. Non ci sono tracce di uno statuto più antico, se non nei riferimenti che si trovano talvolta in quello cinquecentesco, che rimanda all’antico solito et la giurisditione delli Signori Illustrissimi; sembra però lecito ipotizzare che Riofreddo, come il limitrofo castello di Roviano, avesse avuto una più antica codificazione scritta. La raccolta è costituita da sei libri, per un totale di centosessantuno capitoli Il primo libro riguarda l’organizzazione amministrativa della comunità ed è certamente il più interessante. Ricordiamo solo alcuni dei funzionari di cui si dotava la comunità. Le figure più rilevanti sono certamente quelle dei massari, gli amministratori che eleggono tutti gli altri ufficiali tranne il Governatore: sono tre e la loro carica dura un anno, durante il quale si occupano di

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tutto ciò che riguarda la vita del borgo, della supervisione alle aste di affitto dei beni della terra ad candela accesa al più offerente, della tutela delle persone indigenti, della riscossione delle imposte. I diritti della corte sono tutelati dal governatore, eletto dai feudatari per sei mesi. Egli non deve essere riofreddano, né provenire da località confinanti; presiede ai processi, è preposto alla difesa  delle consuetudini della comunità, delle chiese, degli ospedali e delle persone deboli. Il secondo e il terzo libro si occupano rispettivamente delle cause civili e penali; interessante, a tal riguardo, è la durata massima prevista per la loro conclusione: le civili durano al massimo due mesi, le penali quaranta giorni. Il libro più ampio è il quarto, relativo ai danni dati e ciò è facilmente comprensibile in un piccolo castello le cui principali fonti di sostentamento vengono dall’agricoltura e dall’allevamento. Il quinto libro si occupa di igiene e ordine pubblico, mentre il sesto – in dodici capitoli – stabilisce le norme da tenere all’interno del territorio riofreddano nell’esercizio del proprio mestiere. Lo Statuto di Riofreddo risulta molto articolato e complesso, considerata la limitata estensione del luogo e la scarsità della popolazione, e questo lo rende ancora più interessante. Certamente, la posizione geografica del paese, posto in un fondamentale punto di confine tra Regno di Napoli e Stato Pontificio, attraversato da un’importantissima via che conduceva a Roma, ha giocato un ruolo notevole: Riofreddo era un paese “aperto”. Nel corso della lettura delle leggi statutarie ciò che colpisce, oltre al livello certamente non infimo di elaborazione, è l’atteggiamento “protezionistico” di molte norme, anche esso comprensibile in base alle considerazioni sopra esposte.